Amministratore di nomina giudiziale: necessaria un’autonoma pattuizione del corrispettivo

In generale, la retribuzione dell’amministratore rientra nei poteri dell’assemblea dei condòmini, come previsto dal Codice Civile, ma tale potere, stante la natura contrattuale dell’Incarico, non comporta che il compenso possa essere stabilito in maniera unilaterale dai condòmini senza accettazione da parte del professionista nominato

Amministratore di nomina giudiziale: necessaria un’autonoma pattuizione del corrispettivo

La posizione dell’amministratore di condominio nominato dal Tribunale non differisce da quella di dell’amministratore investito in virtù della nomina che di regola spetta all’assemblea, instaurandosi comunque un rapporto analogo a quello di mandato fra l’amministratore e i condòmini. Ciò detto, per quanto disposto dal Codice Civile, la determinazione della retribuzione dell’amministratore rientra nei poteri dell’assemblea dei condòmini, ma tale potere, stante la natura contrattuale dell’Incarico, non comporta che il compenso possa essere stabilito in maniera unilaterale dai condòmini senza accettazione da parte del professionista nominato. E, in particolare, mentre in caso di nomina assembleare con contestuale determinazione del compenso, l’amministratore, nell’accettare l’incarico, accetta anche la retribuzione stabilita dai condòmini, diverso è il caso di nomina giudiziale, in cui occorre verificare la sussistenza di un’autonoma pattuizione relativa al corrispettivo.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 8426 del 3 aprile 2026 della Cassazione) alla luce di un contenzioso sorto in uno stabile in provincia di Crotone e relativo al compenso dell’amministratore condominiale di nomina giudiziaria.
In generale, il giudice si limita alla nomina dell’amministratore, esercitando i poteri spettanti all’assemblea, alla quale soltanto il predetto dovrà poi rendere conto del suo operato. Quanto alla determinazione del compenso, essa è regolata dal Codice Civile, secondo cui, ove le parti non ne abbiano stabilito la misura, il compenso è stabilito in base alle tariffe o agli usi o, in mancanza, dal giudice.
In ballo, nella vicenda in esame, risalente al 2008, quasi 40mila euro, pretesi dall’amministratore ma negatigli dal condominio.
La posizione dell’amministratore nominato dal Tribunale non differisce da quella dell’amministratore investito in virtù della nomina che di regola spetta all’assemblea
Per quanto concerne la determinazione del compenso, invece, la retribuzione dell’amministratore rientra nei poteri dell’assemblea dei condòmini, come previsto dal Codice Civile, ma tale potere, stante la natura contrattuale dell’Incarico, non comporta che il compenso possa essere stabilito in maniera unilaterale dai condòmini senza accettazione da parte del professionista nominato. In particolare, mentre in caso di nomina assembleare con contestuale determinazione del compenso, l’amministratore, nell’accettare l’incarico, accetta anche la retribuzione stabilita dai condòmini, diverso è il caso di nomina giudiziale, in cui occorre verificare la sussistenza di un’autonoma pattuizione relativa al corrispettivo.
Non corretta, perciò, secondo i giudici di Cassazione, la valutazione compiuta in Appello, laddove si è ritenuto sussistente l’accordo, affermando che l’assemblea dei condòmini aveva approvato nell’agosto 2007 un bilancio preventivo ordinario per l’esercizio 2008 in cui figurava, a titolo di spesa per l’amministrazione del condominio, l’importo di 30mila euro, nonché alla luce della mancata manifestazione di un dissenso in proposito da parte dell’amministratore all’atto della sua nomina, avvenuta nell’aprile 2008, e quindi svariati mesi dopo l’approvazione del preventivo di spesa.
Tale ricostruzione non è giuridicamente corretta, secondo i giudici di Cassazione, poiché il Codice Civile contempla in maniera autonoma le delibere relative alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione, da un lato, e all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condòmini, dall’altro, sicché non può ritenersi che esse coincidano. In particolare, all’approvazione del preventivo di spesa relativo all’amministrazione del condominio non può essere attribuito valore di proposta contrattuale nei confronti dell’amministratore, con riferimento alla determinazione del suo compenso. Inoltre, in tema di formazione del contratto, l’accettazione non può essere desunta dal mero silenzio serbato su una proposta, pur quando questa faccia seguito a precedenti trattative intercorse tra le parti, delle quali mostri di aver tenuto conto, assumendo il silenzio valore negoziale soltanto se, in date circostanze, il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l’onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei contraenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di uno possa intendersi come adesione alla volontà dell’altro.

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