Beccato in possesso di CD musicali senza marchio SIAE: la condizione di extracomunitario non comporta il riconoscimento dello stato di necessità

In generale, non basta il richiamo allo stato di disoccupazione o ad una condizione di indigenza, non giustificando tutto ciò la commissione di reati

Beccato in possesso di CD musicali senza marchio SIAE: la condizione di extracomunitario non comporta il riconoscimento dello stato di necessità

Colpevole di ricettazione lo straniero extracomunitario beccato di quasi cinquanta CD musicali, di vari autori, funzionanti e sprovvisti di marchio SIAE. Impossibile, chiariscono i giudici (sentenza numero 16648 dell’11 maggio 2026 della Cassazione), riconoscere l’esimente prevista per l’avere agito in modo illecito ma in stato di necessità, poiché non vi è alcun supporto dimostrativo, dal momento che non basta il richiamo allo stato di disoccupazione o ad una condizione di indigenza, non giustificando tutto ciò la commissione di reati.
Per fare chiarezza, i magistrati di Cassazione ribadiscono che la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale. Di conseguenza, l’esimente dello stato di necessità, che postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile, non può applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di indigenza connesso alla situazione socio-economica qualora ad essa possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti.
Tornando alla vicenda in esame, sono prive di fondamento le considerazioni proposte dal cittadino straniero, considerazioni mirate a far discendere automaticamente l’impossibilità di provvedere ai bisogni della vita dalla semplice qualità di extracomunitario, così apparendo disancorate da ogni riferimento a specifiche circostanze di fatto attinenti alla sua posizione e all’impossibilità da parte sua di ricorrere a soluzioni alternative lecite, dovendosi ricordare, peraltro, che l’esimente dello stato di necessita postula la immanenza di una situazione di pericolo grave alla persona, non scongiurabile altrimenti che con l’atto penalmente illecito, con la conseguenza che deve escludersene l’applicabilità se ai pericoli connessi con la penuria di mezzi economici è possibile ovviare senza ricorrere al reato, sicché la possibilità di avvalersi dell’assistenza degli enti che la moderna organizzazione sociale ha predisposto per l’aiuto agli indigenti esclude la sussistenza della scriminante, in quanto fa venir meno proprio gli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo grave alla persona.

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