Capitombolo a causa della pavimentazione sconnessa: niente risarcimento se la situazione di rischio era prevedibile

Da escludere, quindi, la responsabilità della pubblica amministrazione, se la caduta è stata dovuta esclusivamente al comportamento della persona danneggiata. Su questo fronte può avere rilievo il fatto che l’incidente sia avvenuto in un luogo noto alla vittima

Capitombolo a causa della pavimentazione sconnessa: niente risarcimento se la situazione di rischio era prevedibile

Nessun risarcimento per la vittima del capitombolo se si appura l’esistenza, all’epoca dei fatti, di elementi che rendevano l’eventuale rischio pienamente prevedibile e superabile con l’ordinaria diligenza.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 33896 del 23 dicembre 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso originato da un episodio verificatosi in provincia di Roma, hanno negato in via definitiva ogni pur minimo risarcimento per una anziana signora che, mentre stava camminando tranquillamente in paese, è caduta a terra per una sconnessione della pavimentazione, non visibile né segnalata, e ricolma d’acqua.
Drastiche le ripercussioni fisiche conseguenti alla caduta rovinosa: gravi lesioni ossee, richiedenti interventi chirurgici e periodi di degenza, con conseguenti danni fisici quantificabili in almeno il 13 per cento di invalidità permanente.
In ballo, come possibile risarcimento, circa 26mila euro, richiesti al Comune come responsabile per l’inadeguata custodia e l’inadeguata manutenzione della pavimentazione.
Secca la replica del Comune: nessun presupposto per ipotizzare una responsabilità da custodia e, soprattutto, da escludere l’esistenza dell’insidia, in quanto la sconnessione era di minima entità, visibile in pieno giorno, e, peraltro, la vittima, residente nelle vicinanze, percorreva abitualmente quella strada.
In primo grado, però, il giudice condanna il Comune, obbligandolo a pagare quasi 16mila euro come risarcimento.
Di parere opposto il giudice d’Appello, il quale, sulla base della valutazione comparata della deposizione resa da un teste e della documentazione fotografica, perviene ad un giudizio di inattendibilità del teste, e, ad esito di un articolato percorso argomentativo sulle fotografie (dalle quali non risultano sconnessioni), sulla frequentazione abituale del luogo da parte della vittima) e sulla pioggia (come fattore generico di rischio), sancisce che il fatto non è da considerare provato.
La decisione pro Comune emessa in Appello viene ‘sigillata’ in Cassazione, alla luce del principio secondo cui
la responsabilità civile per danni da cose in custodia è di natura oggettiva, cioè, è fondata unicamente sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, e, quindi, per liberarsi da detta responsabilità, il custode deve provare il caso fortuito, che può consistere anche nella condotta del danneggiato. Detta condotta, per assumere efficienza causale esclusiva e interrompere il nesso eziologico, è sufficiente che sia oggettivamente colposa, intesa come inosservanza della normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile. Non è più richiesto, invece, che la condotta sia autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile per escludere la responsabilità del custode. La sufficienza della colpa del danneggiato è una specificazione del grado di prevedibilità e prevenibilità oggettive che ci si attende da chi interagisce con la cosa.
Analizzando lo specifico caso, va esclusa la responsabilità della pubblica amministrazione, poiché la caduta è stata dovuta esclusivamente al comportamento della vittima. Su questo fronte vi sono diversi elementi inequivocabili, che, all’epoca, rendevano l’eventuale rischio pienamente prevedibile e superabile con l’ordinaria diligenza. Nello specifico, l’incidente è avvenuto in un luogo noto alla vittima, in condizioni di pioggia (che rendeva la strada notoriamente scivolosa) e con la presenza della figlia, che poteva fornirle assistenza fisica. Tali elementi, valutati come efficienza causale esclusiva nella produzione del sinistro, integrano la prova del caso fortuito costituito dal fatto del danneggiato.

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