Mantenimento totale del figlio: ecco quando può scattare il rimborso

Vi è la necessità che lo status di figlio sia definitivamente acclarato rispetto all’altro genitore prima che il diritto al rimborso delle spese sostenute dal genitore che ha per intero mantenuto il figlio fino alla sua autosufficienza economica possa essere fatto valere

Mantenimento totale del figlio: ecco quando può scattare il rimborso

Il diritto al rimborso delle spese sostenute dal genitore che ha per intero mantenuto il figlio fino alla autosufficienza economica non può farsi valere se prima il figlio non è riconosciuto o non ne viene accertata (con sentenza passata in giudicato) la genitorialità. Detto ciò, però, la necessità che lo status di figlio sia definitivamente acclarato prima che il diritto al rimborso delle spese sostenute dal genitore che ha per intero mantenuto il figlio fino alla sua autosufficienza economica possa essere fatto valere non comporta che questo diritto patrimoniale non rientri nella successione a causa di morte di tale genitore ove il suo decesso risalga ad epoca precedente al definitivo accertamento della genitorialità dell’altro genitore.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 7187 del 25 marzo 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso tra un figlio e un padre, contenzioso relativo al rimborso pro quota paterna delle spese sostenute dalla madre – purtroppo deceduta – per il mantenimento, fino all’autosufficienza economica, del figlio.
Netta la presa di posizione del giudice d’Appello: nulla è dovuto dall’uomo al figlio, quale erede della madre, a titolo di contributo al mantenimento fino alla sua autosufficienza economica.
Di parere opposto, invece, i magistrati di Cassazione, i quali ribadiscono, in premessa, che la prescrizione per i diritti fondati su un fatto costitutivo quale lo status di figlio non inizia a decorrere prima che detto status sia definitivamente acquisito, e tale prescrizione può decorrere da quando il figlio è riconosciuto dal genitore.
Ciò detto, la necessità che lo status di figlio sia definitivamente acclarato prima che il diritto al rimborso delle spese sostenute dal genitore che ha per intero mantenuto il figlio fino alla sua autosufficienza economica possa essere fatto valere non comporta, però, che questo diritto patrimoniale non rientri nella successione a causa di morte di tale genitore ove il suo decesso risalga ad epoca precedente al definitivo accertamento della genitorialità dell’altro. Anche perché l’obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell’ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori.
Peraltro, la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento e, quindi, implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, ha diritto di regresso per la corrispondente quota.
Dunque, per un verso il genitore (naturale), dichiarato tale con provvedimento del giudice, non può sottrarsi all’obbligazione nei confronti del figlio per la quota parte posta a suo carico, ma è tenuto a provvedere sin dal momento della nascita, per altro verso il genitore che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio ha possibilità di azione nei confronti dell’altro per ottenere il rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita. Questa azione non è utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale, pur dovendosi precisare che l’azione di regresso può essere esercitata anche unitamente alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità. Difatti, in tal caso, l’azione serve alla precostituzione del titolo, il quale è comunque e sempre eseguibile soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della paternità.
Ora, se, da un lato, il genitore che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio ha diritto di azione nei confronti dell’altro per ottenere il rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita e, dall’altro, l’azione di regresso non è utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione (momento che segna altresì il dies a quo della decorrenza della prescrizione del medesimo diritto), esiste una divaricazione temporale fra esistenza del diritto al rimborso e momento in cui tale diritto può essere fatto valere. Questa divaricazione temporale riguarda l’esercitabilità dell’azione, ma non comporta l’insorgere solo in quel frangente del diritto patrimoniale al regresso, con la conseguenza, facendo riferimento alla vicenda in esame, che, essendo la madre già morta, ella non potrebbe trasmetterlo ai suoi eredi, non potendo essere ricompreso fra le situazioni attive. Al contrario, l’esistenza del dovere di mantenimento risale fin al momento della nascita del figlio (nel senso stabilito in primo luogo dalla Costituzione) ed il correlato diritto al rimborso del genitore che si sia fatto carico per intero di tale obbligo entra dalla medesima epoca nel patrimonio di quest’ultimo, seppur quale diritto patrimoniale latente esercitabile a condizione e dal momento della definitiva individuazione del concorrente obbligato. Ne discende che un simile diritto patrimoniale deve intendersi come ricompreso nella successione del genitore che si sia fatto carico per intero dell’obbligo di mantenimento, anche se il suo decesso sia precedente all’accertamento del rapporto di filiazione.

news più recenti

Mostra di più...