Amministratore in prorogatio: valgono le attribuzioni proprie dell’amministratore in carica

L’amministratore, decaduto o dimissionario, deve, in forza della prorogatio dei poteri, provvedere ai compiti assegnatigli per legge

Amministratore in prorogatio: valgono le attribuzioni proprie dell’amministratore in carica

All’amministratore decaduto dalla carica, o dimissionario, permangono, fino al momento della sua sostituzione, tutte le attribuzioni proprie dell’amministratore di condominio.
Questo il principio richiamato dai giudici (sentenza numero 424 dell’8 gennaio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto in uno stabile in quel di Vicenza e originato dall’azione con cui due condòmini hanno chiesto la nullità o l’annullamento della deliberata approvata in occasione di un’assemblea convocata dall’ex amministratore dimissionario.
A respingere le obiezioni sollevate dai due condòmini provvedono già i giudici d’Appello, sottolineando la presenza, nella delibera impugnata, di una chiara volontà dei condòmini di avvalersi dello stesso amministratore, in regime di prorogatio, fino alla nuova nomina. Peraltro, la delibera in esame, risalente al maggio del 2016, è risultata essere confermativa e sostanzialmente ricognitiva di una precedente delibera, risalente al marzo del 2016, non impugnata, in cui l’amministratore aveva presentato le dimissioni e che conteneva le stesse statuizioni della delibera impugnata.
Sulla stessa linea di pensiero anche i magistrati di Cassazione, i quali ricordano che all’amministratore di condominio decaduto dalla carica, o dimissionario, permangono, fino al momento della sua sostituzione, tutte le attribuzioni proprie dell’amministratore di condominio, come indicate dal Codice Civile.
La prorogatio dei poteri non è limitata al tempo strettamente necessario alla fase di trapasso dal vecchio al nuovo amministratore, né circoscritta alle facoltà e funzioni proprie di una gestione interinale, poiché le funzioni elencate dal Codice Civile sono essenziali ed imprescindibili per la vita normale ed ordinaria del condominio. In sostanza, è proprio nella esigenza di assicurare l’adempimento, senza soluzione di continuità, di queste attribuzioni che l’istituto della prorogatio dei poteri è stata ritenuta applicabile anche alla carica di amministratore di condominio.
Per limitare, invece, i poteri dell’amministratore in proroga è necessaria la manifestazione di volontà contraria dell’assemblea dei condòmini alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell’amministratore cessato dall’incarico.
Per maggiore chiarezza, poi, i giudici di Cassazione aggiungono che se, come non si può negare, anche nel periodo di cosiddetta gestione interinale, l’amministratore, decaduto o dimissionario, deve, in forza della prorogatio dei poteri, provvedere ai compiti assegnatigli per legge, ne consegue che egli deve poter disporre dei mezzi finanziari necessari e, quindi, deve predisporre il preventivo delle spese occorrenti e farlo approvare dall’assemblea dei condòmini, con la relativa ripartizione tra questi ultimi, per provvedere, poi, alla riscossione, ai sensi di legge, dei contributi così ripartiti.

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