Contribuente sanzionato dal Fisco: colpevole il commercialista negligente

Riflettori puntati, difatti, sulla correttezza nella predisposizione della dichiarazione dei redditi

Contribuente sanzionato dal Fisco: colpevole il commercialista negligente

Sanzioni dal Fisco per il contribuente: possibile addebito a carico del commercialista che ha tenuto una condotta negligente nella predisposizione della dichiarazione dei redditi.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 3215 del 13 febbraio 2026 della Cassazione), i quali aggiungono che, in generale, il professionista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi per conto del proprio cliente, in base alla diligenza richiesta dal Codice Civile, è tenuto al controllo circa la sussistenza dei presupposti di legge per l’inserimento dei relativi dati.
Protagonisti – malvolentieri – della vicenda sono due contribuenti, un uomo e una donna – sposati, peraltro –, i quali, assistiti in ambito fiscale dallo stesso commercialista, si ritrovano destinatari di richieste corpose – oltre 16mila euro lui, oltre 18mila euro lei – da ‘Equitalia’ e chiamano in causa il loro consulente, accusandolo, in sostanza, di avere omesso, in fase di redazione della dichiarazione dei redditi, ogni verifica atta ad accertare la sussistenza dei requisiti necessari per usufruire di detrazioni fiscali.
Di conseguenza, i due contribuenti chiedono che a saldare il conto con ‘Equitalia’ sia proprio il commercialista.
Questa visione viene però respinta dai giudici di merito: così, sia in primo che in secondo grado, viene esclusa ogni pur minima responsabilità del commercialista, contrariamente a quanto sostenuto dai due contribuenti.
Inevitabile l’approdo in Cassazione, dove i magistrati osservano, in premessa, che sul tavolo vi è la ricognizione della fattispecie normativa che disciplina la responsabilità del professionista, ed in particolare del commercialista, incaricato di predisporre la dichiarazione dei redditi, se cioè essa si estenda anche alla verifica ed al controllo dei presupposti relativi alle detrazioni fiscali che in tale sede il contribuente intende fare valere, fermo restando che, nella vicenda in esame, pacificamente il relativo controllo – inerente alla presenza delle dichiarazioni presupposte dalla legislazione di beneficio — non venne effettuato dal commercialista.
Ciò detto, per i giudici di Cassazione sono legittime le obiezioni sollevate dai contribuenti.
In generale, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente, a fronte di negligente svolgimento dell’attività professionale, presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, mentre poi spetta al professionista stesso provare di essersi conformato ai canoni di diligenza propri della sua attività intellettuale.
La diligenza del professionista deve essere valutata in base alla natura dell’attività prestata. Con specifico riguardo al commercialista, ed in ispecie alla diligenza necessaria in caso di predisposizione della dichiarazione dei redditi, configura indubbiamente un’ipotesi di violazione del dovere di diligenza, previsto dal Codice Civile, il fatto di appostare costi privi di documentazione o non inerenti all’anno della dichiarazione. Quindi, il professionista incaricato della compilazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a redigere le dichiarazioni secondo le regole che presiedono alla corretta denuncia dei redditi del singolo dichiarante. Invero nella predisposizione della dichiarazione, il cui contenuto vincola il dichiarante e lo espone in caso di inesattezze ed errori a sanzioni anche rilevanti, il professionista a ciò incaricato è tenuto al controllo circa la sussistenza dei presupposti di legge per l’inserimento dei relativi dati. In particolare, con riferimento alle deduzioni fiscali, che costituiscono deroghe al principio di tassazione integrale del reddito, i relativi presupposti di fatto e di diritto devono essere appunto oggetto di attenta verifica da parte del professionista.
Ora, mentre è logico che il commercialista non possa essere tenuto a vigilare la tenuta regolare della contabilità se a ciò non preposto, e quindi non possa rientrare nella sua diligenza porre in discussione l’eventuale effettuazione o l’eventuale irregolarità dei documenti presentatigli rispetto al reale, così come il professionista non è tenuto ad indagare circa la sussistenza di operazioni non annotate o non fatturate e in generale non è tenuto a svolgere autonomamente ricerche relative alla documentazione, viceversa egli – incaricato di redigere una dichiarazione in cui gli si chiede esplicitamente di dedurre determinate spese in base ad una specifica normativa – non può esimersi dal verificare che gli adempimenti previsti dalla legge per siffatte detrazioni siano stati posti in essere, e, ciononostante, procedere alla deduzione delle spese stesse come se gli adempimenti fossero stati posti in essere. Siffatto comportamento appare dunque posto in essere in violazione dell’obbligo di diligenza da lui esigibile, e in proposito non assume alcun rilievo il fatto, spiegano i giudici di Cassazione, che il contribuente abbia trasmesso un documento riepilogativo delle fatture pagate in rapporto a tali deduzioni.
In sostanza, pur ammettendo la rilevanza del fatto che il cliente dia espressamente atto dell’avvenuto espletamento di un certo incombente formale, come nella specie potrebbe ritenersi con riguardo alla fatturazione dei costi, la deduzione nella specie era riconosciuta dalla legge non solo sul presupposto di tale formalità, ma altresì sulla base di precise comunicazioni previste dalla legge fiscale, in assenza delle quali i benefici non potevano essere riconosciuti, come puntualmente avvenuto. Orbene, l’essenza ed il significato dell’attività professionale nell’ambito della dichiarazione dei redditi, che ben potrebbe eseguire il singolo contribuente, consiste proprio nella verifica e nel successivo riscontro con il cliente circa l’avere quest’ultimo posto in essere tutti gli adempimenti necessari affinché le deduzioni siano spettanti e possano quindi legittimamente essere inserite nella dichiarazione stessa senza pericolo di incorrere nella sanzione fiscale o in modo da ottenere il trattamento fiscale migliore, il tutto sulla base della miglior scienza ed esperienza di un professionista della fiscalità.
Tornando alla vicenda in esame, i contribuenti hanno provato, come era loro onere, sia il nesso di causalità sia il pregiudizio. Sotto il primo profilo (nesso di causalità), se in effetti non poteva essere colta dal professionista l’erronea indicazione (da parte del geometra che curò a suo tempo l’esecuzione delle opere) della data di inizio dei lavori, l’assenza assoluta tra la documentazione della necessaria comunicazione di fine lavori era chiaramente rilevabile e poteva essere definitivamente accertata tramite una semplice richiesta, e tanto di per sé era sufficiente a determinare l’irregolarità dell’iter seguito e quindi la non spettanza del beneficio. Sotto il secondo profilo (danno), è sufficiente rilevare l’avvenuta irrogazione delle sanzioni da parte dell’amministrazione per la detrazione non spettante.
Detto ciò, ad escludere la responsabilità del professionista non vale certo la circostanza per cui l’iter previsto a monte per la concessione del beneficio non venne da lui seguito: ciò che rientrava nella responsabilità del professionista incaricato della predisposizione della dichiarazione non era infatti la corretta istruzione della pratica, ma, come detto, la verifica dei relativi adempimenti (dal che peraltro discendevano ben distinte conseguenze: per colui che avesse istruito la pratica in maniera non conforme il danno provocato sarebbe stato costituito dalla mancata fruizione del beneficio; per colui che invece non ha effettuato a valle le avvenute verifiche il danno è relativo alle sanzioni applicate).
Evidente, quindi, l’errore compiuto in Appello, e cioè aver ricondotto la responsabilità del professionista non già alle verifiche che su di lui incombono circa l’osservanza delle disposizioni fiscali in relazione alle poste inserite nella dichiarazione, ma all’eventuale (e pacificamente escluso) ruolo di incaricato all’istruzione dell’iter volto ad ottenere i benefici di cui si è chiesto il riconoscimento in sede di dichiarazione.
Corretta, invece, la valutazione in Appello secondo cui circa la regolarità delle pratiche necessarie ai fini dell’ottenimento di determinate detrazioni, in assenza di prova circa il conferimento di un corrispondente incarico ad un professionista, il relativo controllo compete di norma al cliente interessato a quelle detrazioni, ma, precisano i giudici di Cassazione, la contraddizione rispetto all’assetto normativo della responsabilità professionale sta nella riconducibilità del danno rispetto all’attività a valle, propria della predisposizione della dichiarazione dei redditi, e nella specie siffatto incarico (di verifica a valle) era stato appunto conferito proprio al commercialista, che doveva inserire le detrazioni nella dichiarazione in base alle vigenti disposizioni fiscali.
Tirando le somme, pare evidente, secondo i magistrati di Cassazione, la responsabilità addebitabile al commercialista a fronte delle sanzioni inflitte ai due contribuenti, e ciò anche alla luce del principio secondo cui il professionista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi per conto del proprio cliente, in base alla diligenza richiesta dal Codice Civile, è tenuto al controllo circa la sussistenza dei presupposti di legge per l’inserimento dei relativi dati. Con particolare riferimento alle deduzioni fiscali, egli è tenuto alla verifica dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti necessari affinché esse siano spettanti e possano quindi legittimamente concorrere alla riduzione del carico fiscale senza pericolo di incorrere nella sanzione fiscale e in modo da consentire al contribuente di ottenere il trattamento fiscale migliore, il tutto sulla base della miglior scienza ed esperienza di un professionista della fiscalità.

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