Decoro architettonico da tutelare: stop alla sostituzione del singolo portone
Ogni intervento edificatorio deve rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare, rispetto al preesistente complesso, una rilevante disarmonia percepibile da qualunque osservatore
Legittimo lo stop alla sostituzione del portone di accesso del singolo appartamento se altera il decoro architettonico dello stabile.
Questa è la decisione del giudice (sentenza del 13 luglio 2026 del Tribunale di Milano), il quale, chiamato a prendere in esame il contenzioso sorto in un palazzo in quel di Milano, ha addirittura ordinato il ripristino del vecchio portone, osservando che, come nella vicenda specifica, può essere rimosso un ingresso moderno inserito in una facciata storica, a patto che materiali e linee interrompano l’unità estetica dello stabile, tutelata, peraltro, anche dal regolamento contrattuale.
Decisivi alcuni dettagli, appurati dal giudice del Tribunale. In particolare, il preesistente portone di acceso alla unità immobiliare ‘incriminata’ aveva, al pari della facciata condominiale, una fattura classica, tanto da essere conforme, come le decorazioni e i motivi architettonici della facciata, allo stile dei primi del Novecento. E ancora oggi la facciata dello stabile è caratterizzata da una unitarietà di linee e di stile che la rendono un contesto armonico e omogeneo nelle sue linee architettoniche risalenti ai primi del Novecento.
Invece, ad un semplice esame del materiale fotografico, il nuovo portone, installato dal condòmino sotto accusa, pare presentare caratteristiche moderne, ed essendo composto di metallo e vetro non rispetta lo stile e i materiali del precedente portone, che era in legno, nonché quelli della facciata.
Di conseguenza, è irrilevante determinare se il portone sia o meno parte comune o privata, in questa vicenda, atteso che, anche se destinato in modo esclusivo all’uso individuale per far accedere alla proprietà individuale del singolo condòmino, va valutato comunque se, in quanto pacificamente inserito nella facciata condominiale che dà sulla via pubblica, la sua modifica alteri il decoro architettonico della stessa facciata e se tale decoro debba essere preservato da tale modifica.
In generale, il regolamento condominiale può ben contenere norme intese a tutelare il decoro architettonico dell’edificio e che, a tal fine, sono suscettibili di incidere anche sulla sfera del dominio personale esclusivo dei singoli partecipanti. Per tale ragione, il regolamento condominiale può vietare interventi modificatori delle porzioni di proprietà individuale che, riflettendosi su strutture comuni, siano passibili di comportare pregiudizio per il decoro architettonico.
In questa ottica, poi, va tenuto presente che il regolamento di condominio può legittimamente dare del limite del decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dal Codice Civile., estendendo il divieto di innovazioni sino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all’estetica, all’aspetto generale dell’edificio, quali esistenti nel momento della sua costruzione od in quello della manifestazione negoziale successiva. Inoltre, costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio.
Va anche tenuto presente che la nozione di aspetto architettonico è complementare, ancorché differente, rispetto a quella di decoro architettonico, prevista dal Codice Civile, nozione da cui non si può prescindere, sicché ogni intervento edificatorio deve rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare, rispetto al preesistente complesso, una rilevante disarmonia percepibile da qualunque osservatore, senza che occorra che l’edificio sia dotato di particolare pregio artistico, ma soltanto di una fisionomia propria, a meno che, per le modalità costruttive o le modificazioni apportate, non si trovi in stato di degrado complessivo tale da rendere ininfluente ogni ulteriore intervento . Così, costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio.