Dipendente sottoposto a sospensione cautelare: il provvedimento è provvisorio e non può tradursi a priori in una perdita definitiva del trattamento economico

Se la sanzione disciplinare finale risulta insussistente o di entità non corrispondente al periodo di sospensione sofferto, spetta al dipendente la cosiddetta ‘restitutio in integrum’ per il periodo eccedente, salvo il limite dell’impossibilità di rendere la prestazione

Dipendente sottoposto a sospensione cautelare: il provvedimento è provvisorio e non può tradursi a priori in una perdita definitiva del trattamento economico

La sospensione cautelare del lavoratore ha natura provvisoria e non sanzionatoria. Pertanto, il periodo di allontanamento dal servizio non può tradursi in una perdita definitiva del trattamento economico quando la sanzione disciplinare finale risulti insussistente o di entità non corrispondente al periodo di sospensione sofferto. In tal caso, spetta al dipendente la cosiddetta ‘restitutio in integrum’ per il periodo eccedente, salvo il limite dell’impossibilità di rendere la prestazione.
Per quanto concerne, poi, la nozione di misura restrittiva della libertà personale che rende obbligatoria la sospensione cautelare dal servizio, essa va interpretata in coerenza con la funzione dell’istituto e con il principio di corrispettività delle prestazioni contrattuali, sicché l’automatica privazione della retribuzione è giustificata soltanto quando la misura cautelare impedisca in concreto lo svolgimento dell’attività lavorativa. Ne consegue che l’obbligo di dimora o di firma o gli arresti domiciliari accompagnati da autorizzazione all’espletamento della prestazione lavorativa non legittimano, di per sé soli, la protrazione della sospensione cautelare obbligatoria né l’esclusione della ‘restitutio in integrum’.
Questi i principi fissati dai giudici (ordinanza numero 24920 del 2 settembre 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso relativo ad un dipendente di una Regione sospeso in via cautelare dal servizio in seguito ad un procedimento penale per tentato omicidio.
La pretesa economica avanzata dal dipendente pubblico, ossia conguaglio retributivo e risarcimento, è poggiata sull’avvenuta irrogazione, all’esito del procedimento disciplinare, di una sanzione minima (sospensione iniziale di due mesi, poi ridotta a trenta giorni), non idonea a giustificare ex post la lunga sospensione cautelare disposta.
Questa obiezione è corretta, secondo i magistrati di Cassazione, poiché ci si trova di fronte ad una circostanza dirimente.
In generale, in materia di impiego pubblico contrattualizzato, la sospensione del dipendente sottoposto a procedimento penale, in quanto misura cautelare e interinale, diviene priva di titolo qualora, all’esito del procedimento penale, quello disciplinare non venga attivato, e, quindi, il diritto del dipendente alla ‘restitutio in integrum’, che ha natura retributiva e non risarcitoria, sorge ogni qualvolta la sanzione non venga inflitta o ne sia irrogata una di natura ed entità tali da non giustificare la sospensione sofferta.
Anche la Corte Costituzionale ha sottolineato, nel 2020 che: la sospensione cautelare ha natura provvisoria e interinale; l’esito del procedimento disciplinare è decisivo; se non viene inflitta una sanzione idonea a giustificare la sospensione sofferta, sorge il diritto alla ‘restitutio in integrum’. E il Consiglio di Stato ha precisato che la sospensione cautelare nel pubblico impiego: non ha natura sanzionatoria; trova giustificazione unicamente in esigenze cautelari, e costituisce misura interinale, che richiede la permanenza delle ragioni che l’hanno determinata; è destinata a perdere giustificazione quando tali esigenze vengano meno e, difatti, deve essere riesaminata quando muta il quadro fattuale.
L’unico limite è costituito dalla sospensione cautelare obbligatoria derivante da quella privazione della libertà personale che, come tale, impedisce di rendere la prestazione.
E tale regola vale anche alla luce dello specifico contratto applicabile alla vicenda in esame, contratto che prevede che il dipendente colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dai servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà, e può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione delia libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tati da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento. Poi, l’ente, cessato lo stato di restrizione delia libertà personale, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva.
Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “non costituisce illecito penale” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario.
In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare al seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario.
Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la sospensione cautelare dal servizio, dipendente dal procedimento penale, è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo casi in cui l’ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità dello stesso a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivargli da parte dei cittadini e, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell’ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito del procedimento penale.
Se la sanzione disciplinare finale risulta insussistente o di entità tale da non giustificare il sacrificio già sofferto, il dipendente ha diritto alla ricostruzione economica della propria posizione potendosi giustificare il diniego di ‘restitutio’ in quanto il lavoratore fosse comunque nella impossibilità di rendere la prestazione.
Tanto non si verifica sicuramente per le misure cautelari non custodiali e, quindi, per gli obblighi di dimora o di firma che non impediscono la prestazione e per quella degli arresti domiciliari con autorizzazione a svolgere l’attività lavorativa.
L’esclusione della ‘restitutio’ vi è, allora, quando la perdita della retribuzione dipende da una situazione effettivamente impeditiva della prestazione, e tale non è quella in cui vi sia solo l’obbligo di dimora o di firma o quella degli arresti domiciliari con autorizzazione a svolgere l’attività lavorativa, situazioni, queste, che, evidentemente, incidono sul presupposto originario della sospensione.

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