Morte del padre: risarcimento minimo per il figlio che ha interrotto da anni il rapporto col genitore

Possibile una netta differenza con gli altri figli che con l’uomo hanno avuto contatti, seppur sporadici

Morte del padre: risarcimento minimo per il figlio che ha interrotto da anni il rapporto col genitore

A fronte della perdita del padre, risarcimento minimal al figlio che, abbandonato in tenera età, col genitore aveva interrotto il rapporto anni prima. Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 2183 del 2 febbraio 2026 della Cassazione), i quali hanno confermato, a chiusura della vicenda in esame, la linea seguita dai giudici di merito e il quantum – solo 53mila euro, cioè un terzo della cifra stabilita per i fratelli – riconosciuto come ristoro economico.
Decisivo il riferimento ad alcune circostanze: il figlio ha dichiarato di aver saputo della morte del padre – ucciso da due agenti della Polizia Ferroviaria, durante un controllo effettuato presso gli uffici di polizia – oltre due anni dopo l’accaduto e solo perché la sorella – di cui ignorava l’esistenza – lo aveva contattato tramite social network; il figlio, divenuto maggiorenne, non ha mai cercato di rintracciare il padre per riallacciare quel rapporto spezzatosi anni prima, e ha anzi confessato che all’epoca dei fatti provava ancora rabbia e rancore verso il genitore per l’abbandono subito. Tutto ciò mentre il genitore aveva mantenuto un rapporto, seppur sporadico, con gli altri due figli.
Di conseguenza, la richiesta di risarcimento del danno, pari a quella accordata ai fratelli, non è accoglibile, in quanto essi hanno subito una sofferenza di gran lunga superiore per la perdita del padre con cui, seppur sporadicamente, come detto, avevano contatti, mantenendo rapporti con lui, senza rabbia o rancore
Logico, quindi, ragionando in materia di danno da perdita del legame parentale, prendere atto che nella vicenda in esame non ci si trova di fronte alla impossibilità di godere della presenza paterna e del rapporto col padre, non essendovi alcuna tipologia di contatto tra figlio e genitore. Tantomeno vi è stata la distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione e sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra padre e figlio.
Illuminante, poi, in materia di sofferenza interiore, il riferimento al principio secondo cui la perdita derivata da reato fa presumere, da sola, una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare successiva (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia originaria (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur.
Per quanto concerne, poi, la coesistenza di una duplice componente delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili per la lesione di interessi costituzionalmente protetti, la presunzione iuris tantum concerne l’aspetto interiore del danno risarcibile (cosiddetta sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all’aspetto esteriore (cosiddetto danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell’effettività, della consistenza e dell’intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall’eventuale convivenza – o, all’opposto, dalla distanza del danneggiato – da qualsiasi allegazione comunque provata), delle quali tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare.
Ragionando in questa ottica, le circostanze accertate nella vicenda in esame hanno un grosso rilievo ai fini dell’accertamento della consistenza della sofferenza interiore derivata al figlio dalla perdita del legame e della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili, alla luce del particolare atteggiarsi della relazione affettiva padre-figlio nello specifico caso concreto.

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