Prova selettiva all’Università: illegittima, se non prevista nel bando, la predeterminazione del tempo della prova orale
A fronte di tale anomalia, va annullato l’esito della procedura selettiva
Illegittima la predeterminazione del tempo della prova orale, se non prevista nel bando. Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 2662 dell’1 aprile 2026 del Consiglio di Stato), i quali, analizzando lo specifico caso, sanciscono che va annullato l’esito di una procedura selettiva indetta da un’Università qualora la commissione decida di strutturare la prova orale in un tempo predeterminato di quindici minuti, senza che tale limitazione fosse prevista dal bando né specificata nell’ambito dei criteri, autorizzando tuttavia la presentazione di slides durante la prova. In sostanza, l’assegnazione di un tempo limitato si pone in aperto contrasto con tale autorizzazione, essendo di comune esperienza che la presentazione e l’illustrazione di slides comporti la spendita di un tempo maggiore di quello che richiederebbe la mera esposizione discorsiva.
Nella specifica vicenda, l’introduzione, a sorpresa, di un elemento di valutazione non previsto dal bando ha penalizzato una candidata, che aveva impostato la preparazione della prova proprio in base a presentazione ed illustrazione di slides, costringendola a sintetizzare e omettere intere parti della trattazione.
Riflettori puntati, quindi, sulla prova orale. Su questo fronte, difatti, la commissione esaminatrice ha riferito di aver aperto la discussione alla presenza di tutti e quattro i candidati ammessi, illustrando le modalità di svolgimento, ossia precisando che tutti avrebbero avuto a disposizione quindici minuti a testa per illustrare il proprio profilo, inclusi punti di forza ed eventuali aspetti ancora da rinforzare, e che sarebbero seguite poi alcune domande di approfondimento.
Per i giudici, pur non essendovi motivo di dubitare che la commissione abbia dato tali indicazioni prima della prova orale, va tenuto presente che la strutturazione della prova orale in soli quindici minuti non era prevista né dal bando né era stata specificata nell’ambito dei criteri, essendo stato indicato soltanto che la commissione autorizzava l’utilizzo di una presentazione tramite slides durante la discussione orale. Quest’ultima indicazione, a parere dei giudici, si pone in contrasto frontale con l’assegnazione di un tempo limitato, essendo di comune esperienza che la presentazione e l’illustrazione di slides comporti la spendita di un tempo maggiore di quello che richiederebbe la mera esposizione discorsiva.
Ragionando in questa ottica, la circostanza che la singola candidata avesse curato in modo particolare la presentazione tramite slides denota, da una parte l’attenzione per le indicazioni fornite dalla commissione e, dall’altra, l’assoluta imprevedibilità della decisione della commissione di contingentare il tempo a disposizione dei candidati e di elevare tale elemento a metro di giudizio.
Tale decisione, sostanzialmente di introduzione a sorpresa di un criterio di valutazione non previsto, ha finito, evidentemente, col vulnerare la candidata (che, al pari degli altri candidati, aveva preparato con cura la propria esposizione), costringendola a sintetizzare e omettere intere parti della trattazione che, di conseguenza, è apparsa “discreta” a causa di un notevole livello di dettaglio che ha portato la candidata a enucleare alcuni aspetti più di altri.
Fondata, dunque, la censura proposta dalla candidata, censura secondo cui ella sarebbe stata ingiustamente penalizzata, proprio nell’unica prova in cui il giudizio non può essere condizionato da elementi di fatto. D’altra parte, il giudizio di lacunosità della prova orale risulta smentito proprio dal dato documentale delle slides, da cui è possibile evincere che ivi sono esposti tutti i titoli, gli incarichi, le attività di ricerca già contenute nel curriculum vagliato in precedenza dalla commissione.
Decisivo, quindi, il dettaglio che la candidata non era consapevole che il tempo a sua disposizione per l’esposizione orale sarebbe stato limitato a quindici minuti, anche perché non è ragionevole ritenere e, tantomeno è esigibile, che, una volta conosciute le nuove indicazioni temporali della commissione, la candidata riorganizzasse l’intera esposizione, per la quale si era preparata verosimilmente per giorni, nei soli quindici minuti di durata della prova orale della candidata che l’ha preceduta.