Estromesso il dirigente che tiene una condotta superficiale

Può pesare, secondo i giudici, ogni infrazione che incrini l’affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente

Estromesso il dirigente che tiene una condotta superficiale

In tema di licenziamento disciplinare del dirigente, rilevando la giustificatezza del recesso che non si identifica con la giusta causa, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento non deve necessariamente costituire una extrema ratio, da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l’affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 26609 del 2 ottobre 2025 della Cassazione) a conferma del licenziamento di un dirigente di una società per azioni, licenziamento motivato con due addebiti connessi all’appalto di un’opera stradale all’estero, ossia mancata traduzione di documenti e insufficiente istruttoria pre gara e sottostima dei costi di cantiere e del personale.
Per maggiore chiarezza, comunque, i giudici di Cassazione aggiungono che, ai fini della giustificatezza del licenziamento del dirigente, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale che escluda l’arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro. In questa ottica, quindi, la responsabilità dirigenziale può essere configurata per mancato adeguato coordinamento e indirizzo dell’attività di verifica connessa alle funzioni dirigenziali, attraverso una valutazione unitaria del comportamento in relazione agli obiettivi dirigenziali, senza che sia necessario dimostrare una responsabilità diretta per ogni singolo fatto posto in essere dai dipendenti subordinati.
Condivisa in Cassazione la valutazione compiuta in Appello: il dirigente non è responsabile di tutto quello che fanno (o non fanno) i dipendenti che a lui rispondono, ma, nel caso in esame, il dirigente, nelle sue funzioni di responsabile di gara, non ha coordinato e adeguatamente indirizzato l’attività di verifica e di studio dei documenti relativi alla commessa, cioè non ha svolto con la particolare perizia richiesta i compiti di monitoraggio e coordinamento connessi alla sua funzione di ‘proposal manager’. Dunque, la responsabilità dirigenziale è stata ricondotta, nel caso concreto, alle attività poste in essere dalla struttura diretta dal dirigente e consapevolmente fatte proprie dal dirigente stesso.

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