Pedone investito: possibile un suo concorso di colpa nonostante la responsabilità del conducente
Necessario sempre, difatti, uno specifico accertamento delle colpe rispettive dell’investitore e dell’investito in relazione alla particolarità del singolo caso
In caso di investimento di un pedone, il quadro normativo impone uno specifico accertamento delle colpe rispettive dell’investitore e dell’investito in relazione alla particolarità del singolo caso.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 26670 del 3 ottobre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo ad un episodio verificatosi lungo le strade della Capitale.
Chiari i dettagli dell’episodio: la persona investita si stava muovendo a piedi, attraversando la strada in un punto privo di strisce pedonali, quando il conducente del veicolo investitore – un pullman, di proprietà di una società –, provenendo da tergo rispetto al pedone, nell’effettuare la manovra di svolta, dapprima si allargava alla sinistra della propria corsia di percorrenza, posizionandosi completamente contromano (in ragione delle modeste dimensioni della strada, oltre che per l’ingombro dato dai veicoli parcheggiati), per poi rientrare nella propria corsia, ma, nel chiudere l’ampio raggio dell’anomala manovra compiuta, il conducente non si è avveduto che il pedone era già sulla strada, nell’atto di completare con un solo passo l’attraversamento, investendolo e sormontandogli la gamba con la ruota anteriore destra.
Per i giudici di merito, però, fu il pedone ad urtare il veicolo all’altezza della ruota, avendo trascinato il piede sotto di essa, e, quindi, sarebbe stato in grado, con una minima diligenza, di avvedersi del pullman che stava procedendo a velocità ridotta.
Corretta questa valutazione, secondo i magistrati di Cassazione, in merito all’incidenza che la condotta del pedone ha avuto ai fini dell’eventuale delimitazione del danno risarcibile, dovendo essa essere apprezzata anche solo in termini di colpa, e non di imprevedibiità.
Logico, quindi, dare rilievo alla violazione non solo della norma che fa carico a chi attraversi la strada, in assenza di strisce pedonali, di effettuare l’attraversamento, comunque, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri, ma pure della norma secondo cui i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai veicoli.
Ragionando sullo specifico episodio, il pedone, stante la contingente situazione ambientale (ora diurna, traffico normale, visibilità buona), avrebbe dovuto in modo agevole avvedersi del pullman che stava svoltando a destra a velocità estremamente ridotta, ciò che, in uno con l’assenza delle strisce pedonali, gli imponeva di attendere il momento più propizio prima di iniziare ad attraversare con la prudenza e l’attenzione in concreto esigibili e nella specie mancate, in particolare dando la precedenza al pullman che a velocità ridotta aveva, oltretutto, quasi concluso la svolta a destra, essendosi immesso per ben due terzi sulla strada.
In sostanza, il pedone che attraversa la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali deve dare la precedenza ai veicoli e attraversare con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo, e la violazione di tali obblighi può configurare un suo concorso di colpa, anche quando permanga la responsabilità presunta del conducente.