Separazione: casa assegnata al genitore collocatario dei figli anche se ha una convivenza more uxorio con un nuovo partner
Prioritaria è comunque la salvaguardia dell’esclusivo interesse della prole a conservare l’habitat domestico
Nei giudizi separativi, l’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario del figlio minorenne è dettata dall’esclusivo interesse della prole e risponde all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare. Pertanto, tale assegnazione non può essere revocata per il solo fatto che il genitore collocatario abbia intrapreso nella casa una convivenza more uxorio, essendo la relativa statuizione subordinata esclusivamente ad una valutazione di rispondenza all’interesse del minore.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 33695 del 23 dicembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto tra due coniugi separati e relativo all’assegnazione della casa familiare.
Su questo punto, in particolare, ufficializzata la separazione personale tra uomo e donna, è stato disposto l’affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, che, quindi, si è vista assegnare la casa familiare, di proprietà dell’uomo.
Per i giudici di merito, quindi, la casa coniugale va assegnata alla donna quale genitore collocatario del minore.
E questa valutazione viene condivisa dai magistrati di Cassazione, nonostante l’uomo richiami, ancora una volta, la sopravvenuta convivenza more uxorio della donna, convivenza che, secondo l’uomo, avrebbe fatto venir meno il diritto della donna a godere della casa coniugale.
Per i magistrati di Cassazione, però, non si può attribuire all’accertamento di una convivenza more uxorio l’effetto, preteso dall’uomo, sull’assegnazione della casa coniugale. Soprattutto per una ragione: l’assegnazione della casa familiare – che abbia rappresentato il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza – al genitore collocatario di figli minori è dettata nell’esclusivo interesse della prole e risponde all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
E, comunque, non solo la decisione sulla assegnazione della casa familiare, ma anche quella sulla cessazione della stessa assegnazione, sono sempre subordinate, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all’interesse della prole.